Il Consiglio di Stato, nella sentenza dei primi di febbraio 2023 richiamata nella news che precede, affronta anche il tema dei modi e dei limiti di accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte dei partecipanti ad una procedura concorsuale, nella specie, per funzionario giudiziario. Orbene, richiamato l’art. 37 del d.lgs. 165/2001, il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, condivide di nuovo le conclusione del giudice di primo grado, evidenziando come “il funzionario giudiziario, nella cui qualifica confluisce anche la figura del cancelliere, svolge in molti casi attività di direzione di una sezione o di un reparto nell’ambito degli uffici di cancelleria, di guisa che vari e numerosi sono i possibili compiti da assegnarsi che implicano la conoscenza della lingua inglese, come ad esempio quelli da espletarsi nell’ambito degli sportelli di cancelleria dedicati alla immigrazione, alla cooperazione giudiziaria internazionale, agli affari internazionali o al riconoscimento di titoli esteri”. Sicché conclude il Consiglio di Stato “anche se tali attività non sono frequentemente svolte, non può certo considerarsi illogico o incongruo prevedere che una (parte della) prova scritta, con autonoma soglia di sufficienza, riguardi la conoscenza della lingua inglese.12.5. Che lo standard di valutazione (soglia di sufficienza) fosse il medesimo di quelli delle altre prove scritte (materie) di concorso non comporta alcuna illegittimità, ed anzi sarebbe potuta risultare anomala una sufficienza diversamente stabilita, posto che l’importanza relativa delle diverse materie di esame deve riflettersi nel numero di quesiti somministrati (e ciò risulta avvenuto), e non anche corrispondere, seppure in proporzione inversa, a quello dei quesiti a cui è possibile che il candidato non risponda senza pregiudicare le possibilità di accesso alla prova orale. Peraltro, è evidente come sia infondata la deduzione secondo cui non sarebbe stato consentito commettere alcun errore nella prova concernente la lingua inglese. 12.6. Pertanto, la previsione di dieci quesiti (su sessanta) per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese non contrasta con la necessaria corrispondenza tra i livelli richiesti di conoscenza della lingua straniera e la professionalità cui si riferisce il concorso, prevista dall’art. 37, comma 3, del d.ls. 165/2001”