La certificazione di qualità non può essere spesa contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante se richiesta ad entrambe per la qualificazione del r.t.i.

Commento a
Consiglio di Stato sez. V 13/9/2021 n. 6271

Nella sentenza in commento il Supremo Consesso ha tracciato i limiti dell’avvalimento di un requisito qualitativo inscindibile, nella specie una certificazione di qualità, richiesto a tutte le imprese parti del Raggruppamento Temporaneo ai fini della qualificazione di quest’ultimo.
In particolare, ha ricordato il Giudice che se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l’impresa ausiliaria (nel caso di specie la mandataria) se ne priva a favore dell’impresa ausiliata (nel caso di specie la mandante), con la conseguenza che il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici. In sintesi, il medesimo certificato di qualità non potrebbe essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione.

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