Insinuazione al passivo in caso di previdenza complementare

La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad affrontare la questione della legittimazione attiva ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare per le quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare, ribadendo che la stessa appartiene al dipendente, in quanto fino al versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR conferite e accantonate presso il datore di lavoro hanno natura retributiva.
Dunque, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare.

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