Infortunio durante la pausa caffè? L’Inail non indennizza!

La Corte di Cassazione, nel tornare a pronunciarsi sull’indennizzabilità dell’infortunio occorso al dipendente durante la “pausa caffè”, ha recentemente ribadito che la causa violenta in occasione di lavoro nella quale deve essere avvenuto l’infortunio ai fini della copertura assicurativa di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è quella che dà occasione, appunto, ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso di derivazione eziologica.

Dunque, posto che il rischio può esser improprio, ma non certamente elettivo, ossia scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore, e che la pausa per il caffè non può considerarsi facente parte dell’ordinario articolarsi del lavoro in senso proprio, è da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore durante la pausa al di fuori dell’ufficio per andare al bar a prendere un caffè.

Secondo la Corte, infatti, il dipendente si è in tal modo volontariamente esposto ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed infortunio, che deve sussistere ai fini dell’idennizzabilità dello stesso.

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