L’articolo 582 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (Decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n. 90) enumera una serie di imperfezioni e infermità, raggruppate per macrocategorie, che costituiscono causa di non idoneità al servizio militare. Ciascuna area (ad esempio: Neurologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia ecc.) contiene al suo interno svariate patologie che, sulla base di una valutazione compiuta a priori, rendono il candidato inidoneo alla funzione e perciò meritevole di essere escluso dall’eventuale concorso pubblico per l’accesso alla carriera militare. Tale disposizione viene poi corredata dalle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio (da ultimo il Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014) volte ad indicare, più nel dettaglio, caratteristiche e criteri per delineare il profilo sanitario e delle patologie impeditive il corretto assolvimento delle funzioni di militare da parte del soggetto. Al verificarsi di una delle patologie psicofisiche ivi indicate, la disposizione ammette che la Commissione Medica possa disporre l’automatica esclusione del candidato dal concorso a prescindere da ogni valutazione ulteriore sulle reali condizioni psicofisiche dello stesso e quindi sulla concreta idoneità allo svolgimento della mansione. Non sembrerebbe infatti richiesta alcuna valutazione tecnica ulteriore da parte della Commissione di gara, che potrebbe limitarsi ad una mera attività ricognitiva della patologia nel candidato per escluderlo dalla prosecuzione del concorso. Conseguentemente, anche la motivazione che l’Organo Tecnico sarebbe chiamato ad elaborare si potrebbe esaurire nella enunciazione della patologia riscontrata nel candidato e nella riconduzione nell’alveo di uno dei codici contemplati dalla normativa.
Vi è tuttavia da chiedersi se tale modus operandi possa davvero ritenersi in linea con i principi di massima partecipazione e accesso alle dipendenze dell’Amministrazione, nonché con i principi di imparzialità, non discriminazione e di proporzionalità. E soprattutto se ciò possa ancora dirsi compatibile con la concezione, ormai pacifica, che vede la sanzione espulsiva come extrema ratio, percorribile legittimamente solo in assenza di soluzioni alternative o meno gravose, o cioè – nel contesto de quo– quando il quadro clinico del concorrente metta in serio dubbio la sua idoneità alla funzione, anche alla luce di un giudizio prognostico pro futuro.
Deve rilevarsi infatti come la giurisprudenza più recente, formatasi con riferimento anche ad altri settori del diritto amministrativo diversi da quello dei concorsi pubblici, sia orientata ad evitare il verificarsi di automatismi espulsivi in quanto posti in distonia con i richiamati principi, e comunque tali da inibire l’obbligo, posto a carico del Soggetto Pubblico, di considerare, mediante un’approfondita istruttoria, le reali peculiarità della fattispecie e di dare puntuale motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che portano ad una prognosi di non adeguatezza del concorrente. Alla luce di ciò anche nell’ambito dell’accesso alle carriere militari si assiste, in maniera del tutto condivisibile, e da tempo auspicata, ad una, seppur timida e lenta, inversione di tendenza da parte dei giudici amministrativi che, se in un primo momento ritenevano non sindacabile la sanzione comminata tout court, una volta accertata una patologia escludente, oggi sembrano richiedere all’Amministrazione una concreta disamina delle caratteristiche della patologia e conseguente motivazione delle ragioni sulla base delle quali ritenere assolutamente inidoneo il concorrente, arrivando a sindacarne la valutazione, anche mediante supporto e ausilio degli strumenti predisposti dall’ordinamento (consulenza tecnica d’ufficio o verificazione).
Un simile approccio risulta maggiormente coerente rispetto ai principi di proporzionalità e massimo accesso, poiché se è pur vero che in presenza di una causa di esclusione la valutazione di inidoneità è condotta a priori, ciò non può prescindere dalla verifica concreta delle implicazioni della infermità/imperfezione sulla reale capacità del candidato di attendere alle proprie future mansioni o di ricoprire un pubblico ufficio.
A cura dell’Avv. Alessia Dini