Incostituzionale la causa di esclusione automatica per la guida in stato di ebbrezza costituente reato, ai fini dell’accesso alla Guardia di finanza

Secondo la Corte Costituzionale è incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 6, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».
Sostiene infatti che la causa di esclusione automatica dal concorso per «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» opera unicamente per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza e non anche per l’accesso alle altre Forze di polizia, per le quali la fattispecie deve essere valutata dall’amministrazione caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta.
Orbene, considerando la totale omogeneità fra il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e quello nell’Arma dei carabinieri (anch’essa Forza di polizia a ordinamento militare), in relazione al quale, ove il candidato sia incorso nella stessa condotta, si applica tuttavia l’indicata regola generale, e perciò nessuna automaticità dell’esclusione dal corso di reclutamento, non vi sarebbe ragione di introdurre una simile differenziazione, la quale non troverebbe giustificazione neppure alla luce delle specifiche attribuzioni del Corpo della Guardia di finanza, sicuramente non tali da giustificare una simile disparità e maggiore severità della disposizione. Ne è conseguita dunque la declaratoria di illegittimità della disposizione.

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