Una sentenza della fine del mese di marzo 2023 del TAR Friuli Venezia Giulia, ritorna sull’annosa questione della Giurisdizione a conoscere gli atti (nella specie di una Università) della procedura volta a conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Orbene, a fronte della prevedibile eccezione della difesa erariale (che sosteneva l’afferenza della controversia al Giudice del Lavoro), si afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla base del seguente percorso argomentativo: “ nel caso di specie, la consistenza delle posizioni giuridiche soggettive dei candidati partecipanti alla selezione s’appalesa di interesse legittimo, in ragione del fatto che si controverte della legittimità dello svolgimento di una procedura selettiva non solo “aperta” alla partecipazione di soggetti esterni all’Amministrazione che l’ha indetta, ma di una “selezione pubblica” (tale qualificata dalla stessa Università ….. nell’avviso di indizione e negli atti relativi, incluso il conclusivo decreto del Direttore generale di approvazione degli atti tutti e della graduatoria formata dalla competente Commissione – ….) per il conferimento dell’incarico dirigenziale di che trattasi (rectius per la costituzione, nel caso specifico, di un rapporto di lavoro dirigenziale a t.d. e contestuale conferimento dell’incarico di interesse dell’Amministrazione ex art. art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001), avente palese natura “concorsuale”. In tal senso, depongono, invero, plurimi elementi e segnatamente:- le modalità di svolgimento della selezione “tramite valutazione dei curricula… e di un eventuale successivo colloquio, effettuati da apposita Commissione, nominata con decreto del ….” (art. 6, comma 1, Avviso); – la previsione e, per l’appunto, la nomina di una Commissione giudicatrice; – la previsione di criteri per la valutazione dei curricula (art. 6, comma 2, Avviso) e la loro successiva specificazione e graduazione a cura della Commissione (vedesi verbale in data ….. 2022); – la circostanza che il giudizio demandato dalla lex specialis alla Commissione giudicatrice e, poi, formulato dalla medesima non è di carattere meramente idoneativo (vedesi art. 6 avviso di selezione e verbale in data ….2022). La Commissione era, infatti, tenuta ad attribuire ai candidati partecipanti dei punteggi, sulla scorta dei quali ha, poi, formulato ed “approvato” la graduatoria, che è stata, da ultimo, recepita e definitivamente approvata con decreto del direttore generale…., come si ritrae agevolmente dalla lettura del pt. 1 del relativo dispositivo.L’avviso stabiliva, peraltro, espressamente anche il punteggio massimo attribuibile, pari a 60 punti, dato dalla somma del punteggio della valutazione del colloquio (massimo 30 punti) e di quella del curriculum (massimo 30 punti), nonché una soglia di punteggio minimo (21/30) per il superamento del colloquio. Analogamente prevedeva che per il superamento della selezione era richiesto almeno il punteggio di 21/30 o equivalenti. In definitiva, la procedura selettiva indetta e svolta … presenta caratteri sostanziali che consentono di ricondurla alla fattispecie di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la cognizione delle cui controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Si tratta di una conclusione non del tutto persuasiva e che conferma gli ampli ambiti di incertezza che continuano a connotare il nostro sistema di riparto della giurisdizione e che, in non pochi casi, finiscono con il porre gli operatori della giustizia e con loro i loro clienti in una posizione di incertezza sin dalla scelta del giudice da adire in concreto.