In un concorso pubblico, quante volte posso chiedere il differimento di una prova d’esame (per assenza giustificata)?

Il TAR del Lazio- Roma, con sentenza del 25 settembre 2024, interviene sul tema di una candidata che, dopo aver ottenuto un primo differimento della prova orale per ragioni di salute, si era vista rigettare la richiesta di un secondo rinvio (sempre per ragioni di salute) e, quindi, era stata esclusa dalla procedura. Orbene, in modo convincente, che va anche oltre il caso di specie (relativo ad un concorso per vigile del fuoco), si afferma che “l’eccezionalità del rinvio di una prova già calendarizzata costituisce, a ben vedere, la soluzione che meglio coniuga l’interesse pubblico ad un rapido e ordinato svolgimento della selezione e quello individuale al riconoscimento di impedimenti oggettivi al proficuo svolgimento della prova, in quanto coincidente con il limite oltre il quale la contrazione dei principi di imparzialità e buon andamento, che governano tutto il procedimento di reclutamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, finirebbe con l’intaccarne il nucleo essenziale. La molteplicità e la complessità degli interessi coinvolti, analoghe a quelle riscontrabili nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per le quali già da tempo è stata codificata la necessità di un “corretto e razionale svolgimento delle procedure” (così già gli artt. 10, comma 3, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 31, comma 4, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ostano, pertanto, al continuo adeguamento della procedura alle esigenze, seppur legittime, dei candidati….Il principio di imparzialità impone, infatti, una rigorosa predeterminazione non solo dei criteri di valutazione delle prove, ex art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, ma anche di quelli per la convocazione dei candidati: il corrispondente autolimite, inserito nel bando, ha il fine di privare l’amministrazione, una volta nota l’identità dei partecipanti, del potere di decidere il giorno in cui ciascuno di essi dovrà sostenere la prova, avvantaggiando taluno con tempi più lunghi, utili per consolidare la propria preparazione, teorica o, nel caso delle prove fisiche, atletica. È evidente che qualsiasi rinvio determina un’alterazione dell’ordine prestabilito e una deroga al criterio, con conseguente arretramento del principio di imparzialità a favore delle esigenze del beneficiario, ancorché l’impossibilità di partecipare alla prova dipenda da un evento fortuito. Secondo il Consiglio di Stato, “costituisce, infatti, principio d’ordine generale, immanente nel sistema… quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione” (Consiglio di Stato, VII, 13 dicembre 2022, n. 10914). Se “detto principio riposa, a sua volta, sul principio di contestualità delle prove che informa le procedure concorsuali e selettive, il quale costituisce un corollario della par condicio tra candidati, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni di espletamento e valutazione delle prove“, ciò non vuol dire che, nelle procedure in cui non è previsto lo svolgimento contestuale delle prove per tutti i candidati, l’evento fortuito possa giustificare un numero indefinito di rinvii. È, infatti, coerente con le dinamiche concorsuali che il candidato, al quale sia già stato eccezionalmente accordato un differimento, sopporti le conseguenze degli ulteriori impedimenti che non gli consentano di partecipare neanche alla prova “di recupero”, in quanto, per effetto di ogni rinvio, lo stesso ottiene, comunque, un tempo supplementare per preparare la prova e, quindi, ogni volta, un’utilità aggiuntiva rispetto agli altri partecipanti, con grave vulnus ai principi di imparzialità e par condicio, anche se per fatti indipendenti dalla sua volontà, tenuto conto degli effetti distorsivi che una continua allocazione del rischio dell’evento fortuito sulla procedura provoca, comunque, sulla tutela degli altri interessi. La modifica del calendario di svolgimento delle prove per le esigenze di un candidato può, pertanto, essere tollerata nella misura in cui resti un fatto isolato, coerentemente con la giurisprudenza che ammette, in casi di strettissima interpretazione, il rinvio della prova orale di un concorso, allorché insorga una “patologia che [ne] impedisca temporaneamente…lo svolgimento… sempreché l’interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l’impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa” (Tar Bologna, I, 1 agosto 2013, n. 568), e non sussista “una ragionevole giustificazione dell’amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall’interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura” (Tar Napoli, V, 30 gennaio 2023, n. 683).”

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