In un concorso per ricercatore universitario a tempo determinato (ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010) e’ sufficiente impugnare il decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione?

Il Tar della Toscana, con una sentenza della fine del mese di febbraio e (almeno a nostro avviso) non del tutto persuasiva, sposa una tesi di estremo rigore e formalismo. Viene, difatti, dichiarata l’improcedibilità del gravame “per non avere il ricorrente impugnato gli atti effettivamente lesivi e finali della procedura e, quindi, la delibera del Consiglio del Dipartimento ******* e la delibera del Consiglio di Amministrazione ****** Il ricorrente si è limitato, infatti, ad impugnare gli atti inerenti all’esperimento della sola fase di selezione della procedura, sino all’approvazione da parte del Rettore, senza che siano stati contestati gli atti successivi e finali, con i quali si è approvata la proposta di chiamata del Dott. ****** e, ancora, la nomina e la presa di servizio di detto *******…Si è già avuto modo di affermare, infatti, che nell’ambito della fase di scelta fra i candidati risultati idonei “.. il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo” (Tar Toscana, sez. I, 16.10.2018, n. 1321 e Tar Umbria, sez. I, 30.1.2023, n. 46)….È evidente che, risultando non impugnati gli atti relativi ad un ulteriore segmento procedimentale e conclusivi dell’assunzione in servizio, l’eventuale annullamento del Decreto Rettorale di approvazione degli atti della Commissione non potrebbe automaticamente travolgere la delibera del Consiglio di Dipartimento recante la proposta chiamata e la delibera del Consiglio di Amministrazione diretta a disporre la presa di servizio, atti che come si è avuto modo di dimostrare trovano il fondamento in valutazioni parzialmente differenti rispetto alla fase vera e propria della selezione”.

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