In caso di somme incassate, in violazione dell’obbligo di esclusività ovvero senza autorizzazione del proprio ente, se sono state regolarmente fatturate e dichiarate al “fisco” da quando decorre la prescrizione del danno erariale ex art. 53, comma 7 bis, d. lgs. n. 165 del 2001?

Il giudice contabile ha, anche di recente, affermato che il termine quinquennale di prescrizione del danno erariale decorre dalla data di scoperta del danno nel caso di “occultamento doloso” e per rientrare in tale ipotesi è sufficiente non ottemperare al dovere giuridico di fare conoscere determinate situazioni al proprio datore di lavoro, a nulla rilevando la correttezza della propria posizione sul piano “fiscale”.

Avv. Mauro Montini

Torna in alto