In materia di trasferimento del lavoratore, secondo la Corte di Cassazione, vige il principio generale di libertà della forma e sul datore di lavoro non grava alcun onere di motivazione.
Qualora, tuttavia, il dipendente contesti in giudizio la legittimità del trasferimento, l’onere della prova circa la sussistenza dei motivi che lo hanno determinato grava sulla parte datoriale, che non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità allegati dal prestatore di lavoro.