Il titolo di dottore commercialista e quello di revisore contabile sono la stessa cosa?

In un concorso pubblico un candidato lamentava che la commissione esaminatrice non aveva attribuito alcun punteggio al titolo posseduto (di revisore contabile) seppure attinente al profilo posto a bando. Orbene il TAR Lazio – Roma, con sentenza dell’aprile 2023, conclude viceversa che tale titolo avrebbe dovuto essere valutato distintamente. Invero “la disciplina dettata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei costi), ha individuato all’art .1, lett. n), il revisore legale come “persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro”; mentre il successivo art. 2 disciplina l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, subordinandola, oltre che all’iscrizione nello specifico albo, al possesso di una laurea almeno di tre anni (tra quelle indicate in un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e l’aver svolto un periodo di tirocinio, anche al superamento dell’esame di idoneità professionale di cui al successivo articolo 4). Con parere n. 1587 del 28 marzo 2012, il Consiglio di Stato, esaminando la sopravvenuta differenziazione tra la professione di dottore commercialista e quella di revisore contabile, ha avuto modo di evidenziare che, mentre prima della riforma la funzione di revisore non era un titolo professionale a se stante, ma era un profilo interno – tra l’altro – alla professione di dottore commercialista, successivamente, proprio sulla base dell’art. 2, comma 6, si è venuta ad atteggiare la presenza di un titolo professionale vero e proprio, così che si configuravano quindi due distinte professioni, quella di dottore commercialista e quella di revisore contabile, con effetti distinti ai fini della gestione dei relativi albi – separati – e del tirocinio e degli esami di accesso. Non può quindi il Collegio che ribadire quanto dalla Sezione già esplicitato in sede cautelare … “il titolo di revisore, conseguito post riforma, e quindi dopo il D.lgs. n. 39/2010, è da considerarsi un titolo vero e proprio a sé stante, ed ulteriore rispetto al titolo di dottore commercialista configurandosi due distinte ed autonome professioni, ovvero di dottore commercialista e di revisore legale” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6132)”.

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