Il (talvolta) triste destino dell’idoneo in graduatoria

La Suprema Corte, con sentenza del 16 ottobre 2024, dà continuità alla propria giurisprudenza in materia di mera aspettativa (di fatto) all’assunzione degli idonei in una graduatoria di un concorso pubblico. Si afferma, più precisamente, che “concorrente idoneo non vincitore il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (Cass. S.U. n. 10404/2013). Più di recente è stato affermato che nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta (Cass. n. 31427/2021)”.

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