Il ricorrente assunto in ritardo ha diritto alla ricostruzione della carriera, ma solo a fini giuridici

Una candidata, illegittimamente esclusa da un concorso per allievi di polizia penitenziaria perché presentava un “tatuaggio in zona non
coperta dall’uniforme”, con accertamento divenuto definitivo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, adiva il TAR Toscana per ottenere la ricostruzione della carriera con efficacia retroattiva così da rimuovere in via definitiva gli effetti dell’illegittimo provvedimento di esclusione dal concorso. Orbene, il TAR Toscana, con sentenza dei primi di aprile 2022, se non ha dubbi nel ritenere possibile “una piena ricostruzione della decorrenza giuridica della nomina con riferimento al momento di immissione in ruolo (ovvero alla data di nomina ad allievo agente..) e non alla data del provvedimento di reintegro, esclude però che analoga decorrenza retroattiva possa essere riconosciuta agli effetti economici. Si tratta difatti di un “periodo non lavorato e con riferimento al quale non può essere riconosciuta l’esistenza del rapporto sinallagmatico”. Viene però fatta salva la pretesa risarcitoria, in quel caso non azionata dalla ricorrente.

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