Il requisito del diploma di geometra non può ritenersi assorbito nella laurea in agraria

La vicenda trae origine da una selezione pubblica indetta da un concorso per l’assunzione di geometri, ove era richiesto il possesso del diploma di geometra o altro titolo ad esso equipollente. Tra i vincitori, è stato individuato dalla commissione un candidato laureato in agraria ma privo del richiesto diploma di geometra.
Secondo il Comune, la commissione avrebbe correttamente operato, applicando in sede di verifica dei requisiti dei candidati il principio di assorbenza e, dunque, valutando il possesso della laurea in agraria come sufficiente e più ampio del diploma di geometra.
La Corte dei Conti, invece, ha stabilito che le commissioni esaminatrici pongono in essere un’attività vincolata o al più tecnico-discrezionale, in quanto nella valutazione dei requisiti dei candidati devono applicare la legge, la disciplina secondaria e le previsioni della lex specialis. Viceversa, la commissione non ha alcun potere di considerare che una laurea in una disciplina diversa possa assorbire un diploma ottenuto attraverso un percorso di studi scientifici e tecnici del tutto diversi.
Insomma, la commissione non può ritenere che il titolo di geometra possa essere assorbito in quello di perito agrario o laureato in agraria, trattandosi di valutazioni che possono essere fatte solo a livello normativo o in sede di indizione del bando concorsuale.

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