L’articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 prevede una procedura per l’affidamento del Project financing articolata in due fasi:
• una prima fase, in cui gli operatori economici possono presentare le proprie proposte all’Amministrazione, la quale valuta la relativa fattibilità e provvede quindi all’approvazione del progetto ritenuto d’interesse pubblico, riconoscendo per l’effetto all’operatore che lo ha presentato la veste di promotore;
• una seconda fase nella quale viene indetta la gara, a cui è invitato il promotore sulla base del progetto di fattibilità approvato, in cui si prevede che “se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.”.
Orbene, come di recente ribadito dal TAR Lazio, sentenza n. 4338/2023, l’atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione.