Il principio di separazione dell’offerta tecnica ed economica

Con una sentenza dal contenuto innovativo la quinta sezione del Consiglio di Stato ha fornito interessanti coordinate ermeneutiche sull’operatività e applicabilità del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Ha rilevato il Supremo Consesso come il principio di separazione non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, potendo piuttosto essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara. Ne discende la correttezza dell’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto.
In definitiva, a dire del Consiglio di Stato, il divieto di commistione non andrebbe inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere contenuti elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.

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