Il principio di continuità del possesso dei requisiti: approccio sostanzialistico del giudice amministrativo

Commento a
Consiglio di Stato, Sez. III, 24/6/2021 n. 4844

Da sempre la Giurisprudenza Amministrativa ha ritenuto che il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione non contemplasse deroghe né eccezioni.
Tuttavia, con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha dimostrato di sposare una visione sostanzialistica con riferimento al principio in parola, abbandonando rigidi schemi formali per valutare ciascun caso concreto alla luce delle peculiarità dello stesso.
In particolare ha ricordato il Giudice come la circostanza che tutti i concorrenti possiedano, sin dal momento della loro partecipazione in gara, tutti i requisiti richiesti rappresenti un principio generale del procedimento di gara, il quale deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina del procedimento selettivo.
Da quanto precede è conseguito che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove non appartenente all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non sarebbe suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando (per la durata dell’interruzione, o per altre ragioni) non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.

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