Il PNRR ed i concorsi unici per le assunzioni negli enti locali

L’art. 3 bis DL n. 80 del 2021 sembra rispondere ad un esigenza da tempo presente all’interno degli enti locali al fine di rendere più flessibili e modellabili sui propri piani assunzionali i percorsi per l’accesso agli impieghi. Tale norma consente, difatti, di organizzare e gestire in forma aggregata (ovvero coinvolgendo più enti), anche in assenza di un immediato fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. E’ altresì previsto che gli elenchi degli idonei, una volta costituiti, debbano essere aggiornati almeno una volta all’anno, così da consentire di mantenere una platea di candidati sufficientemente ampia nel rispetto non solo del favor per l’accesso dall’esterno ma anche di evitare che vi sia un progressivo invecchiamento delle professionalità degli iscritti. In ogni caso i soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni. La medesima disposizione disegna, ai commi 3 e 4, il meccanismo per la selezione del personale da assumere una volta che sorga un esigenza assunzionale e vi sia più di un candidato interessato al posto da ricoprire. In quel caso si valutaranno le candidature tramite la formazione di graduatorie di merito con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

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