Il periodo di prova nel lavoro pubblico è soggetto ad una disciplina particolare ma non troppo

La Suprema Corte ha da tempo chiarito, ed anche di recedente confermato, che la disciplina dell’art. 2096 c.c. non si applica ai lavoratori pubblici sicché il contratto individuale sottoscritto dal dipendente e dalla P.A. non può regolare i contenuti della prova in modo difforme dalle previsioni vincolanti della legge e della contrattazione collettiva.
Per il resto, quanto alla natura del potere che il datore di lavoro pubblico esercita ed ai limiti del sindacato giudiziale, valgono i medesimi principi affermati per l’impiego privato. Ne consegue che il giudizio discrezionale che l’amministrazione esprime, una volta decorso il periodo di prova, non è sindacabile nel merito. Anche l’obbligo di motivare il recesso, previsto dalla contrattazione collettiva, non esclude la discrezionalità dell’ente e neppure consente di omologare il mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In conclusione stretta è la via per la sua contestazione, visto che il lavoratore ha l’onere di dimostrare e di provare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo.

Torna in alto