Il TAR della Toscana, con interessante sentenza del 12 gennaio 2023, dopo aver dichiarato la giurisdizione amministrativa in merito ad una fattispecie in cui si disquisiva degli asseriti danni conseguenti a vessazioni dichiaratamente subite da un agente di polizia, ha escluso la ricorrenza del mobbing, sul rilievo che a tal fine è necessario “valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili. La sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell’enucleazione del mobbing. (T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 03/12/2020, n. 12920)”. Nella specie la ricorrenza di tali elementi è stata esclusa, neppure, a nulla rilevando, l’eventuale illegittimità del subito trasferimento per incompatibilità ambientale per difetto del nulla osta sindacale che, si colloca, per l’appunto sulla sfera della violazione dei diritti sindacali e non di quelli individuali.