Il mobbing ed il giudice amministrativo. Una recente sentenza del Tar Toscana

Il TAR della Toscana, con interessante sentenza del 12 gennaio 2023, dopo aver dichiarato la giurisdizione amministrativa in merito ad una fattispecie in cui si disquisiva degli asseriti danni conseguenti a vessazioni dichiaratamente subite da un agente di polizia, ha escluso la ricorrenza del mobbing, sul rilievo che a tal fine è necessario “valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili. La sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell’enucleazione del mobbing. (T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 03/12/2020, n. 12920)”. Nella specie la ricorrenza di tali elementi è stata esclusa, neppure, a nulla rilevando, l’eventuale illegittimità del subito trasferimento per incompatibilità ambientale per difetto del nulla osta sindacale che, si colloca, per l’appunto sulla sfera della violazione dei diritti sindacali e non di quelli individuali.

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