Alla luce della disciplina di legge e della contrattazione collettiva ritengo che il nostro lettore possa rivendicare la corresponsione dell’intera retribuzione.
Invero, se la durata complessiva “massima” del congedo parentale è fissata dalla legge in sei mesi “tra i genitori”, il trattamento economico correlato al congedo, che la legge stabilisce in un’indennità “pari al 30 per cento della retribuzione”, è suscettibile di modifiche in melius da parte della contrattazione collettiva, così come avvenuto nel caso dei dipendenti degli enti locali, sia pure limitatamente ai primi trenta giorni.
Sicché, nella specie, fermo il limite temporale massimo complessivo di sei mesi (che viene per così dire consumato da entrambi i genitori), il trattamento economico dei “primi trenta giorni” dei due congedi sarà quello proprio e distinto della rispettive discipline in concreto applicabili a ciascuno dei due genitori e, nel caso di specie, per i dipendenti degli enti locali, il 100% della retribuzione anche se una parte di quel congedo sia stata già fruita dall’altro genitore oltretutto neppure dipendente pubblico.
A cura dell’Avv. Mauro Montini