La risposta, che se collocata nello schema dell’art. 2033 c.c., sarebbe senz’altro affermativa è invece assai più incerta. Infatti, almeno secondo il giudice amministrativo (anche di secondo grado), la natura e la funzione “alimentare” dei buoni pasto non consentirebbe la loro ripetizione persino nel caso di erronea quantificazione (in eccesso) del loro importo. In conclusione il lettore avrebbe titolo ad opporsi alla richiesta di restituzione delle maggiore somme ricevute e integralmente “consumate”.
Avv. Mauro Montini