Il legittimo annullamento di una concessione edilizia non dà diritto ad ottenere un risarcimento

Il TAR Sicilia, con sentenza di maggio 2022, ha confermato la regola per cui il legittimo annullamento del titolo edilizio non dà diritto ad alcun risarcimento del danno.
Tale principio è stato affermato a seguito di una vicenda inerente al rilascio, nel 1992, di concessioni edilizie su zone ove è stato apposto, poco tempo dopo, un vincolo paesaggistico. Ciò ha comportato l’annullamento da parte della Soprintendenza, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse, delle concessioni rilasciate.
Nell’ottica dei ricorrenti, il comportamento contradditorio dell’amministrazione (che prima ha rilasciato la concessione, poi ha sottoposto l’area a vincolo paesaggistico e, infine, ha annullato la medesima concessione) avrebbe giustificato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento avanzata dai ricorrenti.
A monte della decisione si pone la prova della illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate: i ricorrenti non avevano alcun titolo per conseguirle, in considerazione dell’assenza di un piano di lottizzazione e delle vicende che hanno connotato l’apposizione del vincolo paesaggistico.
L’annullamento disposto dalla Soprintendenza, quindi, si pone come un atto del tutto dovuto e legittimo, con relativa esclusione di qualsiasi danno risarcibile.

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