Nel riformare una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva riconosciuto il diritto alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro part time di una dipendente di un ente locale (ex art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 2007), la Corte Suprema, con ordinanza della metà del mese di ottobre 2022, opera una sorta di decalogo per la corretta applicazione del principio di precedenza sancito dall’art.3, comma 101, appena citato. Nell’aderire ad un precedente delle Sezioni Unite si precisa che, affinché il diritto sorga, “non si deve trattare dell’avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione”. Insomma “è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all’espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perchè questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l’orario di lavoro”. Da qui la cassazione della sentenza di appello che non aveva operato una simile verifica.