Il giudizio di ottemperanza del giudice amministrativo come mezzo di esecuzione delle sentenze di condanna del g.o. nel termine di prescrizione decennale

Nella sentenza della seconda metà di marzo, già commentata in questo blog, il Consiglio di Stato, adito in sede di ottemperanza di una sentenza di un Giudice del Lavoro, premette “che gli aspetti legati alla liquidazione del credito non esulano dai poteri cognitori di ottemperanza in quanto non involgono ulteriori accertamenti in via di fatto, bensì solo la soluzione di questioni in diritto. Pertanto, la questione, pur attingendo profili inerenti la fiscalità rientra nella giurisdizione di questo Tribunale, proprio poiché relativa allo specifico profilo della corretta esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza si agisce, così venendo in rilievo un aspetto che rientra nei poteri cognitori del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.”. Una volta, quindi, affermata la propria giurisdizione, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte dell’amministrazione resistente. L’art. 2953 c.c. dispone, infatti, che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”. Ne consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in virtù dell’art. 324 c.p.c., l’azione diretta all’esecuzione del giudicato medesimo (actio iudicati) è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2953. Pertanto, nel termine di dieci anni, secondo la regola generale che vale per l’actio iudicati (art. 2953 Cod. civ. in materia di diritti nel caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna), è consentito al ricorrente di agire per l’ottemperanza al giudicato (Cons. Stato Sez. V, 16/11/2018, n. 6470)”.

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