Il divieto all’obbligo di esclusività dei dipendenti pubblici coinvolge anche l’attività agricola?

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con un’interessante sentenza dei primi giorni del 2024, affronta un tema di non poco rilievo nell’ambito di un contenzioso scaturito dall’impugnazione del regolamento emanato da un’università per disciplinare “gli incarichi esterni del personale universitario”. Invero il ricorrente lamenta che il regolamento avrebbe inibito al personale universitario (ovvero sottoposto alla disciplina vincolistica dell’art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001) anche l’eventuale svolgimento di un’attività agricola a conduzione familiare seppure non incluso nell’elenco dell’art. 60 del DPR n. 3 del 1957. Orbene il Giudice amministrativo di Trieste afferma che “la disposizione non reca, in effetti, alcun riferimento espresso all’attività agricola. Tale omissione riflette però la particolare struttura economico-sociale del paese all’epoca di emanazione del testo legislativo, quando cioè “quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell’agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l’esclusione dall’impiego statale della maggior parte dei cittadini” (Cass. civ., sez. lav., ord. 1° dicembre 2020, n. 27420). Nella realtà attuale, venuta meno la generalizzata vocazione rurale della popolazione, non è più giustificabile che l’attività agricola, anche quando svolta con carattere di professionalità, sia sempre e in ogni caso esclusa dal novero di quelle incompatibili con l’impiego pubblico. 7.3. Per conferire all’art. 60 del d.P.R. 3 del 1957 un significato più aderente all’odierna struttura sociale, la disposizione deve essere interpretata alla luce della sua ratio, che è quella di dare applicazione al principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico (art. 98 Cost.), sottraendo tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa “alle dipendenze” – in senso lato – delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività: “se il criterio guida è, dunque, l’interferenza sull’attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità” (Cass. civ. 27420 del 2020, cit.). In dette ipotesi, anche l’attività agricola, quale “professione” ulteriore a quella pubblica, risulterà inibita”.

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