Il diritto di accesso agli atti dell’agenzia delle entrate

Con la sentenza n. 4 del 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata in relazione alla possibilità di riconoscere ad un individuo che è parte di un processo il diritto di accedere agli atti detenuti dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima, invero, aveva negato l’accesso dal momento che, a suo parere, la possibilità di acquisire al di fuori del processo civile in atto documenti amministrativi, dei quali una delle parti intendeva avvalersi in giudizio, costituisce un’elusione non consentita delle norme sull’acquisizione delle prove ed una lesione del diritto di difesa dell’altra parte.
Secondo l’Adunanza, viceversa, il diritto di accesso non può essere negato. In particolare, la pubblica amministrazione detentrice del documento – ed il giudice amministrativo eventualmente adito nel giudizio di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a. – non devono svolgere alcuna valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio pendente, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione.
Un diverso ragionamento introdurrebbe nella disciplina dell’accesso difensivo limiti e preclusioni che, invece, non sono contemplati dalla legge, la quale ha già previsto adeguati criteri per valutare la situazione legittimante l’accesso difensivo e per effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti all’ostensione del documento o alla riservatezza.

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