La Corte di Cassazione ha ribadito recentemente che il lavoratore ha interesse ad agire nei confronti del datore per il mancato versamento dei contributi anche prima della produzione di un danno previdenziale, ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile, in quanto – pur non essendo creditore dei contributi previdenziali – è comunque titolare del diritto all’integrità della propria posizione contributiva e conseguentemente ha sempre un interesse qualificato a proteggerla sul piano contrattuale.
Da ciò, secondo la giurisprudenza di legittimità, discende che – a fronte di una irregolarità contributiva – il lavoratore, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 c.c. oppure un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.