Il diritto all’assegnazione temporanea (ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151 del 2001) del personale militare o di polizia è subordinato all’interesse pubblico ad assicurare la piena funzionalità dei servizi

Il TAR della Liguria, con sentenza del dicembre 2021, è stato chiamato ad intervenire sul diniego ad un’assegnazione temporanea, ex art, 42 bis D. Lgs. n. 151 del 2001, richiesto da un agente scelto della Polizia di Stato. Orbene come correttamente rileva il Giudice amministrativo, per effetto di tale disposizione, il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. A tutela di tale diritto il legislatore ha altresì statuito che l’eventuale dissenso deve essere motivato e “limitato a casi o esigenze eccezionali”, tanto che, almeno parte della giurisprudenza formatasi in materia, riteneva che non fosse sufficiente a negare l’assegnazione provvisoria il riferimento ad una mera scopertura di organico. Sennonché, nel caso del personale militare o di quello di polizia, “ per effetto dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, inserito dal d.lgs. n. 172/2019, la rigorosa limitazione richiamata non è oggi più applicabile agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, ai quali il beneficio può essere negato “per motivate esigenze organiche o di servizio”, senza necessità che sussistano casi o esigenze eccezionali.
Pertanto, la novella del 2019 ha considerevolmente esteso le ipotesi nelle quali può essere respinta la richiesta ex art. 42-bis cit. del personale suddetto, configurando un regime differenziato rispetto a quello vigente per la generalità degli altri dipendenti pubblici”. Insomma, relativamente a tale personale, la tutela della genitorialità, pur meritevole, non può prevalere rispetto all’interesse pubblico ad assicurare la piena funzionalità delle Forze dell’Ordine. Di conseguenza, l’assegnazione può essere negata laddove sussistano e siano esplicitate esigenze organiche o di servizio della sede di appartenenza del dipendente e, segnatamente, se il trasferimento del militare / poliziotto possa compromettere l’espletamento dei compiti d’istituto o, comunque, recare pregiudizio all’organizzazione dell’ufficio dell’istante.

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