Nel settembre 2020 il TAR della Toscana ha aderito con convinzione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’istituto del trasferimento temporaneo ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 si applica anche ai militari ed alle forze di polizia, e più in generale con riguardo a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese dunque le categorie rimaste assoggettate dopo il 2011, o meglio dopo il D. Lgs. 29/1993, a regimi speciali pubblicistici, non rientrando nella cosiddetta privatizzazione. Insomma, a detta del TAR della Toscana, “i principi espressi nell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, per la loro valenza e carattere, hanno natura e
funzione di generale applicazione a tutto il pubblico impiego, per “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”, sicché “escludere l’applicabilità di tale particolare forma di tutela della maternità ai militari e agli altri lavoratori pubblici subordinati comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra personale comunque dipendente della P.A. in relazione ad un istituto che vede, a monte, nella temporaneità dell’assegnazione, il
contemperamento tra esigenze genitoriali e quelle dell’Amministrazione di appartenenza”.