La Corte Suprema, con sentenza del 1 giugno 2023, si pronunzia sul diritto al rimborso delle spese legali, sostenute da un dipendente pubblico per difendersi in un procedimento penale, definito con sentenza di assoluzione, sia in un processo civile (rectius di impugnativa di sanzione disciplinare) anch’esso conclusosi con esito favorevole, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 28 del CCNL del 14.09.2000 dell’allora Comparto degli Enti locali. Orbene, al di là del quadro normativo di riferimento la sentenza esprime principi di valenza generale, affermando che, perché possa ritenersi sussistente il diritto al rimborso delle spese di lite, occorre che sussista una vera e propria comunanza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale pubblica. L’obbligo del datore ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma piuttosto l’assunzione diretta degli oneri di difesa, fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (cfr. Cass. n. 6227/2009, ma anche sul comune gradimento Cass. n. 31324/2018, proprio con riguardo al 28 cit. e la più recente Cass. n. 40296/2021 relativa a diversa disposizione contrattuale, ma con contenuto analogo).E’ evidente che tale obbligo è subordinato – secondo quanto previsto dal citato art. 28 – all’esistenza dell’ulteriore condizione dell’assenza di conflitto di interessi, perché l’assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all’ente locale solo nei casi in cui egli, attraverso la difesa legale del proprio dipendente, tuteli anche se stesso (tant’è che – come anticipato- la ratio della previsione sta proprio nella tutela in casi di interessi convergenti del dipendente e dell’ente). Insomma nella sostanza la portata applicativa della disciplina della contrattazione collettiva è davvero limitata, atteso che la valutazione dell’assenza del conflitto di interessi debba necessariamente essere compiuta dalla parte datoriale ex ante, valutando, pertanto, la nomina di un difensore di comune gradimento fin dall’inizio del procedimento (sugli aspetti esaminati, si veda Cass. n. 17874/2018 che afferma, in consonanza con quanto qui ribadito, che l’assenza del conflitto di interessi debba essere valutata ex ante).