All’esito di un’articolata ricostruzione della disciplina sul regime dell’esclusività e delle incompatibilità dei dipendenti pubblici (ex art. 53 D. Lgs n. 165 del 2001) è stato sancito, dalla Suprema Corte, che il dipendente pubblico (nella specie di un ente locale), con part time non superiore al 50%, è libero di assumere altri impieghi anche alle dipendenze di enti pubblici senza la previa autorizzazione del proprio ente di appartenenza. Insomma, con una lettura a dir poco innovativa sia dell’art. 92 D. Lgs. n. 267 del 2000 che dell’art. 1, comma 58 bis della legge 662 del 1996, la Cassazione sembra consentire a tutti i dipendenti pubblici a part time (se inferiore al 50%)
di superare i vincoli delle incompatibilità anche in caso di assunzione presso altri enti pubblici, attenuando in questo caso i vincoli e gli obblighi derivanti dal divieto di assumere incarichi extra ufficio non previamente autorizzati.