Il TAR dell’Abruzzo, dopo aver ritenuto illegittimo l’operato di un ente pubblico (che aveva dapprima bandito una selezione pubblica, poi sospesa, a favore dell’interpello interno e infine, dopo aver dato impulso e aver concluso la selezione pubblica, operato un atipico confronto comparativo fra i prescelti delle due selezioni), ha ritenuto che il posto spettasse al dipendente interno in ragione della regola della preventiva ricerca della richiesta professionalità all’interno della struttura operativa e, solo in caso di esito negativo, attraverso un pubblico concorso. La sentenza del giugno 2022 conclude altresì per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni ritenendo la condotta dell’ente pienamente antigiuridica e colposa. Sicché il danno sofferto è stato determinato “nella misura di un terzo del compenso che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato investito dell’incarico in questione, tenuto conto del fatto che è mancata la prestazione lavorativa e quindi il sacrificio derivante dall’impiego delle corrispondenti energie lavorative”.