La Corte di Appello di Firenze è recentemente intervenuta in tema di trattenimento in servizio del dipendente che ha raggiunto l’età per il collocamento a riposo, ricordando che tale istituto risulta ormai abrogato.
Invero, l’art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 1992 riconosceva la facoltà per i dipendenti pubblici di rimanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dalla legge.
Il D.L. n. 112 del 2008 (convertito in legge n. 133 del 2008) ha modificato tale disposizione normativa, prevedendo la facoltà per l’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta di trattenimento in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita da richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
In buona sostanza, sulla base della disciplina sopravvenuta ciò che in precedenza era configurata come una facoltà per il dipendente è divenuta una facoltà per l’amministrazione.
Ad ogni buon conto, ricorda la Corte di Appello che l’art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 1992 è stato abrogato dall’art. 1 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito in legge n. 114 del 2014), per cui non è più rinvenibile nell’ordinamento giuridico alcun istituto che consenta ai dipendenti pubblici di rimanere o di essere trattenuti in servizio oltre i limiti di età.