Le ricadute del principio di non discriminazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, sancito dall’art. 4.1 all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla direttiva 1999/70/CE, sono destinate a travolgere (o meglio a disapplicare) anche l’art. 60, comma 8, del Testo Unico degli enti locali che escludeva in modo assoluto il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a tempo determinato per la durata dell’esercizio del mandato elettorale. Sicché, come sancito di recente dalla Suprema Corte, il dipendente, a tempo determinato, eletto alla carica di Sindaco ha pieno diritto all’aspettativa.