Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, qualora la p.a. non rispetti gli oneri procedimentali sulla medesima gravanti in senso ad una procedura concorsuale, quali i) il rispetto dei presupposti dell’incarico imposti dalla vigente normativa, ii) l’indicazione preventiva dei requisiti professionali necessari per il suo affidamento, iii) l’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, iv) la comparazione delle posizioni dei vari candidati e v) l’indicazione delle ragioni giustificatrici delle scelte effettuate, soprattutto in ordine ai profili suscettibili di valutazione oggettiva (come, ad esempio, il titolo di studio posseduto), al candidato escluso che sia in possessore dei titoli migliori spetta il risarcimento del danno da perdita di chance.
La Corte precisa, inoltre, che il giudice investito della domanda – nel caso in cui la motivazione sia mancante o illegittima – dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati e calcolare l’eventuale risarcimento spettante, mentre – nel caso in cui la stessa sia soltanto insufficiente – dovrà apprezzare, sulla base dei criteri posti dalla p.a. a fondamento della propria valutazione, l’esistenza di un’eventuale significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati potesse condurre ad un esito diverso.