Il caso di specie trae origine dal ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, proposta sull’assunto che l’impresa aggiudicataria non fosse in possesso del requisito della iscrizione all’albo professionale richiesto dal disciplinare (ma non dal bando di gara).
Il Tribunale Amministrativo Regionale adito ha respinto il ricorso rilevando che l’iscrizione all’albo de quo non fosse richiesta per l’affidamento delle prestazioni in quanto non inserito nel bando di gara tra i requisiti di partecipazione. Viceversa, l’inserimento nel disciplinare era dovuto ad un mero errore materiale.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, osservando che la questione principale involge la risoluzione del contrasto tra i diversi atti che strutturano la documentazione di gara, individuando la regola prevalente. Invero, è noto che ciascun atto di gara ha una propria autonomia ed assolve ad una peculiare funzione: il bando fissa le regole di gara, il disciplinare riguarda i dettagli procedimentali ed il capitolato integra le disposizioni del bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici.
Ne deriva una sorta di gerarchia all’interno che impone di dare prevalenza alle previsioni del bando di gara, in quanto le disposizione degli altri atti possono solamente integrare (ma non modificare né sconfessare) le prime.