Commento a
TAR Firenze, Sez. I, 27/04/ 2021, n. 602
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Il TAR di Firenze, con una recente sentenza, si è pronunciato in relazione al necessario possesso del certificato di esecuzione dei lavori per poter partecipare ad una procedura per l’affidamento di opere pubbliche.
Nel caso di specie, a seguito di una procedura di gara indetta dalla Città Metropolitana per la realizzazione di alcuni interventi in un liceo, una società ha proposto ricorso al TAR ritenendo illegittima l’aggiudicazione dell’appalto a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese che non risultava in possesso, al momento della presentazione della offerta, dei requisiti di qualificazione richiesti e che, dunque, avrebbe dovuto essere escluso.
Il disciplinare di gara, invero, richiedeva, al fine di poter partecipare alla procedura, il possesso di certificati di regolare esecuzione dei lavori già rilasciati al momento della presentazione dell’offerta, mentre all’aggiudicataria erano stati rilasciati in un momento successivo alla scadenza del termine ed erano stati prodotti alla stazione appaltante solo a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio.
L’organo giudicante ha affermato che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del certificato in questione può dichiarare il possesso del relativo requisito. Secondo il TAR di Firenze, dunque, l’impresa deve già avere la materiale disponibilità del certificato di esecuzione dei lavori per poter validamente prendere parte alla gara.
Il giudice amministrativo, infine, ha ritenuto superfluo valutare l’ammissibilità del soccorso istruttorio per acquisire la documentazione in oggetto poiché, anche se ciò fosse possibile, dovrebbe comunque riferirsi a requisiti di cui l’impresa era già in possesso al momento della presentazione della offerta, cosa che, nel caso di specie, non si è verificata.