Il candidato ad un concorso pubblico, munito di un titolo di studio rilasciato da uno stato estero, deve essere in possesso della equipollenza prima della scadenza del termine di presentazione della domanda?

Negativa la risposta del TAR Liguria in una interessante sentenza del maggio del corrente anno.
A fronte di una candidata, esclusa dall’accesso ad un concorso indetto da una ASL Ligure perché priva, in allegato alla domanda di partecipazione, dell’atto di riconoscimento in Italia del diploma straniero di istruzione secondaria di primo grado, il Giudice amministrativo ha ricordato che “Secondo l’elaborazione pretoria, il decreto di equipollenza di un titolo di studio conseguito all’estero, recando l’accertamento di qualità già esistenti in capo all’interessato, si connota quale atto ricognitivo dichiarativo, con cui l’Amministrazione imprime carattere di certezza giuridica ad una situazione direttamente prodottasi in presenza dei requisiti predeterminati dalla legge. Ne deriva che, anche nel caso in cui la certificazione di equipollenza del titolo straniero intervenga a distanza di tempo, i suoi effetti retroagiscono al momento in cui si sono perfezionati i relativi presupposti (in argomento cfr. Cons. St., sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1764; T.A.R. Liguria, sez. II, 22 gennaio 2015, n. 114). Pertanto, solo il titolo di studio estero costituisce requisito di ammissione da possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.p.r. n. 487/1994, mentre la relativa declaratoria di equipollenza, avendo natura di atto di riconoscimento con effetti ex tunc, può essere rilasciata anche successivamente ed acquisita dall’Amministrazione datrice di lavoro prima
dell’assunzione in servizio”

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