Il c.d. legame fiduciario non può limitare il diritto di critica dei dirigenti

La Corte di Cassazione, con sentenza di fine maggio 2022, si è pronunciata sull’ampiezza del diritto di critica proprio dei dirigenti pubblici, alla luce del c.d. legame fiduciario che ne caratterizza il rapporto di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il legame fiduciario che connota il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore.
Ne consegue che ai fini della valutazione del carattere del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale, il giudice deve procedere ad un contemperamento tra l’accentuato obbligo di fedeltà (riflesso del legame fiduciario) del dirigente e il diritto di critica, di denuncia e di dissenso al medesimo spettante, escludendo che l’esercizio di tali diritti, ove avvenga in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette, possa integrare di per sé la nozione di giustificatezza del licenziamento.

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