Con una recente sentenza, il TAR di Palermo ha riconosciuto l’ampia discrezionalità propria della pubblica amministrazione nell’individuare, nell’ambito del bando di concorso, i requisiti di partecipazione.
Ricorda il Giudice Amministrativo che l’eventuale regolamento sui concorsi adottato dall’amministrazione contiene previsioni minime e generali, che non escludono la possibilità, per le specifiche esigenze di ogni concorso, di aggiungere ulteriori requisiti di partecipazione, quali, nel caso di specie, quelli relativi a pregresse esperienze professionali nel settore di operatività della figura da selezionare.
Detto in altri termini, al di là dell’autovincolo che l’amministrazione si è imposta con l’adozione del proprio regolamento, resta fermo che la lex specialis effettivamente vincolante rispetto ad ogni specifica selezione concorsuale è rappresentata dalla disciplina contenuta nel singolo bando di concorso. Ed in questa sede, fermo restando i requisiti minimi previsti nel regolamento, l’ente può introdurre requisiti ulteriori e più stringenti.
In quest’ottica, solo in presenza di requisiti aggiuntivi di palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità, il bando sarebbe illegittimo e i requisiti inseriti da annullare.