Il bando di concorso può prevedere requisiti ulteriori rispetto al regolamento sui concorsi dell’ente

Con una recente sentenza, il TAR di Palermo ha riconosciuto l’ampia discrezionalità propria della pubblica amministrazione nell’individuare, nell’ambito del bando di concorso, i requisiti di partecipazione.
Ricorda il Giudice Amministrativo che l’eventuale regolamento sui concorsi adottato dall’amministrazione contiene previsioni minime e generali, che non escludono la possibilità, per le specifiche esigenze di ogni concorso, di aggiungere ulteriori requisiti di partecipazione, quali, nel caso di specie, quelli relativi a pregresse esperienze professionali nel settore di operatività della figura da selezionare.
Detto in altri termini, al di là dell’autovincolo che l’amministrazione si è imposta con l’adozione del proprio regolamento, resta fermo che la lex specialis effettivamente vincolante rispetto ad ogni specifica selezione concorsuale è rappresentata dalla disciplina contenuta nel singolo bando di concorso. Ed in questa sede, fermo restando i requisiti minimi previsti nel regolamento, l’ente può introdurre requisiti ulteriori e più stringenti.
In quest’ottica, solo in presenza di requisiti aggiuntivi di palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità, il bando sarebbe illegittimo e i requisiti inseriti da annullare.

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