I servizi in corso di esecuzione e la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale

La giurisprudenza amministrativa ha recentemente riconosciuto la possibilità per il concorrente di spendere, ai fini di attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, anche un servizio ancora in corso di esecuzione e perciò non concluso alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
È stato infatti precisato, con la sentenza del TAR Brescia n. 740/2023, che nei casi in cui non sia contenuta nella legge di gara un’espressa richiesta di comprova del possesso dei requisiti di pregressa esperienza alla luce di soli servizi già ultimati al momento della partecipazione in gara, non è possibile negare la facoltà al concorrente di dimostrare il possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale, e quindi la propria affidabilità nell’esecuzione della commessa, tramite servizi analoghi ancora in corso di esecuzione.
Una diversa interpretazione della legge di gara sarebbe infatti contraria al principio di massima concorrenza e il più ampio confronto concorrenziale, nonché delle regole sull’interpretazione della lex specialis e perciò non ammissibile alla luce dell’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale per cui in caso di dubbi sull’interpretazione da dare alle clausole della legge di gara, deve essere seguita un’interpretazione letterale, escludendo comunque interpretazioni restrittive che possano indebitamente comprimere e ledere favor partecipationis.
Secondo il Giudice Lombardo, nel caso posto alla sua cognizione la lettura sistematica della legge di gara impediva di aderire alla tesi restrittiva del requisito posto che, come anticipato, la legge di gara non richiedeva affatto la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi allegati, ma piuttosto l’inserimento, nella documentazione amministrativa, di una “autocertificazione dell’esecuzione di Servizi analoghi svolti (nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso) per Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Aziende Ospedaliere o strutture sanitarie (es. RSA, ecc.)”. Aggiungeva il TAR adito che neppure il richiamo effettuato dalla legge di gara al termine “svolti”, impiegato per qualificare i servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, poteva condurre ad un’interpretazione restrittiva della legge di gara, in quanto una simile lettura si sarebbe rivelata del tutto “sproporzionata” rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente, esigenza perfettamente realizzata dalla produzione di commesse ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame, i quali peraltro, essendo ancora in corso, sono in grado di attestare al più “la regolare esecuzione dei servizi stessi e l’assenza di comportamenti inadempienti o inefficienti dell’appaltatore, altrimenti forieri di provvedimenti sanzionatori o risolutivi da parte degli enti committenti, questi sì potenzialmente in grado di inibire la partecipazione alla procedura di gara”.

 

a cura di Avv. Alessia Dini

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