La Corte d’appello di Torino è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla questione se i permessi di cui alla L. n. 104/1992 debbano o meno essere considerati equivalenti alla presenza in servizio ai fini della determinazione del premio di risultato.
Secondo la Corte, a tale quesito deve essere data risposta affermativa, in virtù del divieto di discriminazione, non solo dei soggetti con disabilità, ma anche di coloro che li assistono.
Dunque, i Giudici di secondo grado, in riforma della sentenza del Tribunale, hanno dichiatato discriminatoria la condotta della società, che aveva decurtato dal premio di risultato le giornate nelle quali alcuni dipendenti avevano usufruito dei permessi 104.