E’ ancora la sentenza del TAR Lazio- Latina del 27 maggio 2024, già oggetto di precedenti sintesi in questo blog, a fornire nuovi spunti di riflessione sulle tematiche dei concorsi pubblici. Invero si afferma che “l’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede per le procedure selettive indette da pubbliche amministrazione la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. A livello di fonti secondarie, l’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487 cit., conferma che: “2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali […]”.Conclude, quindi, il TAR Lazio- Latina che “secondo giurisprudenza consolidata e condivisa dal collegio, ai fini della legittima composizione della commissione di concorso “è sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, ma l’esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati” (TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 7 febbraio 2024 n. 2372; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 2021 n.7031; TAR Campania, Napoli, 2 febbraio 2024 n. 856; TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2023 n. 13234; TRGA Trento, sez. un., 19 aprile 2023 n. 57).