Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’ampiezza della tutela antidiscriminatoria comprende sia la fase di accesso al lavoro (come nel caso della mancata assunzione o ammissione alle procedure selettive per l’assunzione di determinate persone) sia quella successiva fase di svolgimento del rapporto di lavoro. Correlativamente costituisce una forma di discriminazione, da parte in quel caso di una compagnia aerea, la mancata selezione e, quindi, la successiva mancata assunzione delle lavoratrici in stato di gravidanza. Ed a tali fini, neppure rileva che chi ha posto in essere la condotta in contestazione non lo abbia fatto con intenti consapevolmente discriminatori, come chiaramente emerge dalla disposizione dell’art. 40 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. Alle lavoratrici è stata, pertanto, riconosciuta una tutela risarcitoria, sul rilievo che, dalla condotta illegittima è derivato loro un danno da perdita di chance (che il Giudice ha quantificato in 15 mensilità anche per finalità dissuasive), non essendo state le loro domande neppure prese in considerazione.
29 Marzo 2022 | danno, genere, rapporto di lavoro