Il nostro ordinamento giuridico prevede un generale divieto di conferire, da parte dell’amministrazione pubblica, incarichi di consulenza, dirigenziali o direttivi ai lavoratori collocati in quiescenza.
È in questo contesto che si inserisce l’art. 10 del D.L. n. 36 del 2022, applicabile anche alle Regioni ed agli Enti Locali, che introduce una deroga al divieto generale e che consente, in buona sostanza, il conferimento di incarichi professionali a coloro che si trovano in quiescenza.
Sono tuttavia richieste alcune condizioni, tra cui l’essere stato collocato in quiescenza da almeno 2 anni ovvero la durata limitata nel tempo degli incarichi, che non possono perdurare oltre al 31/12/2026. Inoltre, l’amministrazione che intende avvalersi di tale possibilità deve aver previamente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno, ovvero di aver effettiva necessità di ricorrere ai soggetti in quiescenza.
È utile specificare, infine, che la possibilità di ricorrere a tale modalità “speciale” di conferimento degli incarichi, prima destinata solamente alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, è stata adesso estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di rafforzarne le capacità ed il funzionamento.