Il TAR della Liguria-Genova, con un’interessante sentenza dei primi di luglio 2023, affronta non poche tematiche di interesse in un giudizio promosso da alcuni idonei (non vincitori) che hanno chiesto l’annullamento dell’avviso pubblico per il reclutamento di n. 33 O.S.S. riservato ai dipendenti interni ad una USL ligure. Si afferma, innanzitutto, la sussistenza dell’interesse all’impugnativa atteso che “essi contestano in radice la determinazione di bandire la nuova procedura, sostenendo che non avrebbe dovuto essere indetta. In altri termini, i ricorrenti mirano ad ottenere non già la riedizione della selezione, con apertura a tutti gli aspiranti muniti di determinati requisiti, bensì la caducazione tombale della stessa, sì da ripristinare le loro chances di assunzione attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso ordinario, nella quale sono inseriti in qualità di idonei”. Parimenti il Giudice amministrativo ritiene che “ricorrono, inoltre, i presupposti dell’impugnativa collettiva, perché sussistono sia il requisito positivo dell’omogeneità delle situazioni sostanziali e processuali dei soggetti ricorrenti, sia il requisito negativo dell’assenza di conflitto di interessi tra loro, onde, in presenza di tale duplice condizione, la pluralità dei deducenti può essere considerata un’unica parte processuale, seppure soggettivamente complessa (in argomento cfr., ex aliis, Cons. St., sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10841; Cons. St., sez. II, 4 maggio 2020, n. 2839; T.R.G.A. Trento, 1° giugno 2023, n. 84). In particolare, contrariamente a quanto argomentato dalla -OMISSIS- il fatto che i ricorrenti siano graduati in posizioni diverse non li pone in conflitto: infatti, tutti perseguono il medesimo interesse strumentale all’annullamento della procedura concorsuale per poter conseguire il bene della vita attraverso lo scorrimento dell’elenco degli idonei, anche se, ovviamente, le chances sarebbero maggiori per chi ha un collocamento poziore”.