Il TAR Campania- Napoli, con sentenza del 26/02/2024, affronta un tema di particolare rilievo. Infatti, nell’ambito di un contenzioso promosso da un’organizzazione sindacale avverso un provvedimento di “macro-organizzazione” di un ente locale, dopo aver statuito la propria giurisdizione e la legittimazione dell’associazione sindacale alla loro impugnazione, afferma che anche tale tipologia di atti è soggetta all’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Si afferma, più esattamente, che tali atti benché risentano “del carattere ampiamente discrezionale del potere esercitato” sono comunque soggetti al generale obbligo di motivazione che neppure può “ridursi all’esternazione di vuote clausole di stile, dovendo richiamare le esigenze per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di assumere un determinato assetto organizzativo, perché esse possano essere apprezzate in termini di congruità e ragionevolezza (“Gli atti in questione sono atti amministrativi aventi natura organizzatoria non generale, in quanto non abbisognano, per esplicare i loro effetti immediati, di altri successivi provvedimenti, ma sono al contrario idonei a modificare direttamente le strutture operative dell’ente. Come tali, pertanto, sono soggetti alla disciplina pubblicistica ai sensi dell’art.2, comma 1, D.Lgs. 165/2001, e, se oggetto di contestazione giurisdizionale, rimessi alla cognizione del g.a. secondo la regola fissata dall’art. 63, D.Lgs.165/2001; agli stessi è dunque applicabile il comma 1 dell’art. 3, l. n.241/1990, in omaggio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, la cui attuazione deve essere assicurata anche nella concreta articolazione dell’architettura degli uffici pubblici. Disposizione quest’ultima, riferita ai provvedimenti amministrativi, che non è, invece, immediatamente applicabile agli atti di diritto privato che riguardano la gestione ordinaria del rapporto e la “microorganizzazione” delle strutture dell’amministrazione, affidate alla responsabilità del competente dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8 novembre2005, n. 21592; Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6705 ; Comm. spec., 5febbraio 2001, n. 471/2001). È necessario, quindi, che gli atti amministrativi attraverso i quali vengono organizzati gli uffici si ispirino (rendendoli conoscibili) a principi di non manifesta illogicità o incongruità dell’assetto in concreto prescelto. In relazione a tali principi va commisurato il quantum di motivazione esigibile, che deve ritenersi imposto all’amministrazione in funzione dell’esigenza di esplicitare congruità e non irragionevolezza delle scelte operate e dei modelli organizzatori adottati (C.G.A., 23 maggio 2012, n. 467).” così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607/2013)”.