Con un’interessante sentenza del marzo 2022, il Tar del Lazio si è pronunciato sul tema dell’efficacia dei provvedimenti sanzionatori nel caso di omessa comunicazione e/o notifica nei confronti del destinatario.
Il Tribunale Amministrativo ha proposto una puntuale disamina dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990 (c.d. l.p.a) sull’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. Tale norma, ha ricordato il Collegio, costituisce una delle più importanti innovazioni introdotte nel corpo della l.p.a. dalla l. 11 febbraio 2005, n. 14 sancendo l’ineludibile regula iuris della inefficacia dei provvedimenti atti a comprimere la sfera giuridica dei privati ove non vengano formalmente comunicati. A tale regola fanno eccezione unicamente i provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente, che sono efficaci immediatamente, ed i provvedimenti limitativi non avente carattere sanzionatorio qualora contengano una motivata clausola di immediata efficacia.
Nessuno dei due casi però veniva in rilievo nel caso di specie in cui era contestata l’omessa notifica del provvedimento sanzionatorio comportante l’applicazione di penali per violazione di obblighi contrattuali, del cui contenuto il destinatario era stato reso edotto solo a seguito della comunicazione del successivo provvedimento sanzionatorio.
Orbene, in materia di provvedimenti sanzionatori la giurisprudenza ha condivisibilmente puntualizzato che “è pacifico che la mancanza della notifica non vizia l’atto di ingiunzione a demolire, ma ne consente piuttosto l’impugnativa da parte del destinatario a partire da quando ne sia venuto a conoscenza, oltre a rendere illegittimo il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e a precludere l’emanazione del provvedimento acquisitivo conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.” (Tar Bari, Sez. III, 10 gennaio 2022, n. 51).
Da ciò il Giudicante ha concluso come debba affermarsi che i provvedimenti applicativi di sanzioni, pecuniarie o reali, non possono essere portati ad esecuzione prima che siano comunicati al destinatario. Il tutto con la conseguenza che, operata la distinzione tra perfezionamento dell’atto e fase integrativa dell’efficacia – da attuarsi con la relativa comunicazione – per tale tipologia di atti viene espressamente esclusa la possibilità di esecuzione prima della loro comunicazione.